dal sito di Regione Lombardia
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
- ✅ Limitazioni agli spostamenti sul territorio
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In base all’Ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo non è possibile recarsi in altre abitazioni private abitate ubicate in Lombardia.
Questi spostamenti sono consentiti solo per comprovate e gravi situazioni di necessità.Non è consentito inoltre recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (le cosiddette “seconde case”) ubicate nel territorio della Regione. Allo stesso modo, a coloro che non risiedono in Lombardia non è consentito recarsi presso le c.d. seconde case situate nel territorio regionale.
Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22. Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Con il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.
Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
- ✅ Trasporto pubblico locale
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A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.
Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
✅ Sospensione limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 4
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Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020.
Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, per ora fino al 30 aprile prossimo, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.
- ✅ Spostamenti dall’estero in Italia
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Il DPCM 2 marzo 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.
Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
Per maggiori informazioni si raccomanda di visitare il sito Viaggiare Sicuri.
Allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021 - Spostamenti da e per l'estero
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
- ✅ Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
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Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Come stabilito dall’Ordinanza regionale n. 714, l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, tranne se deve portare con sé minori, disabili o anziani.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite secondo i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
- ✅ Bar, ristoranti, delivery e asporto
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
Dal 6 marzo l’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- ✅ Scuole
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È sospesa su tutto il territorio regionale dal 5 al 14 marzo la didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), Istituti tecnici superiori (ITS), percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS). Sono inoltre sospese le scuole dell’infanzia.
I servizi educativi per l’infanzia, ovvero nidi e micronidi, continuano a svolgersi in presenza.
Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- ✅ Università
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È sospesa la frequenza in presenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Resta fermo, in ogni caso, il proseguimento di tali attività a distanza.
- ✅ Altre attività di Formazione
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Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO
- ✅ Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino
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Il decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO
- ✅ Attività culturali
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Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.
È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto. A partire dal 27 marzo, nei territori collocati in zona gialla, tali luoghi riapriranno al pubblico secondo le specifiche modalità indicate nel DPCM del 2 marzo 2021 e nei relativi allegati.
- ✅ Eventi
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Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
- ✅ Tempo libero
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Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.
Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
In base all’Ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (ad es. aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate, ecc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, tranne che per soggetti con disabilità.
SPORT
- ✅ Attività ed eventi sportivi, attività motoria
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Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport. Sono inoltre sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, oltre a tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.
Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.
Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (ad es. aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate, ecc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, tranne che per soggetti con disabilità.
- ✅ Impianti sciistici
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Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione necessaria a partecipare a competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Gli impianti possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. - Domande frequenti
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Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
- ✅ Accesso ai luoghi di culto
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Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
- ✅ Mascherine
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Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all'aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private.
- ✅ Distanziamento
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All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.
È fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- ✅ Lavoro agile
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In base all’Ordinanza regionale n. 714 del 4 marzo si applica quanto previsto dall’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 alle pubbliche amministrazioni aventi sede in Lombardia. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile
- ✅ Sintomi e autoisolamento
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Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.
ALTRE ATTIVITÀ SOSPESE
- ✅ Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
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È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata. ► Ordinanza n. 714 del presidente di Regione Lombardia ► DPCM del 2 marzo 2021 (in vigore dal 6 marzo) ► Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 ► Decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 ► Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 ► Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021 ► D.L. 14 gennaio 2021 ► Ordinanza del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021 ► Ordinanza n. 676 del presidente di Regione Lombardia
► D.L. 5 gennaio 2021 ► Ordinanza n. 670 del presidente di Regione Lombardia
► Ordinanza del Ministro della Salute dell' 11 dicembre 2020 ► Ordinanza n. 649 del presidente di Regione Lombardia
► Decreto Legge n. 158/2020 ► Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 ► Ordinanza n. 624 del presidente di Regione Lombardia
► Ordinanza n. 623 del presidente di Regione Lombardia
► Ordinanza n. 620 del presidente di Regione Lombardia - Allegato 1 - Allegato 2
►Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 in merito agli ingressi da Paesi esteri
► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 7 AGOSTO 2020

►Ordinanza Regione Lombardia n. 590 - ALLEGATO 1 NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 14 LUGLIO 2020
e ALLEGATI► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 11 GIUGNO 2020
e ALLEGATI► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 17 MAGGIO 2020

► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 26 APRILE 2020

► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 10 APRILE 2020

► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 1 APRILE 2020

► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 22 MARZO 2020

► Ordinanza del ministro Speranza con nuove restrizioni per fermare il contagio (20/3/2020)
► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 11 MARZO 2020

► Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 9 MARZO 2020
► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 8 MARZO 2020

► ORDINANZA 646 DEL 08/03/2020 PROTEZIONE CIVILE

► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 4 MARZO 2020

► DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

► DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO 1 MARZO 2020
