L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione resa dal funzionario incaricato, che la sottoscrizione in calce al documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
Si ricorda peraltro che tutte le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (LINK) da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi (ad eccezione di quelle presentate al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici) possono essere presentate personalmente senza alcuna necessità di autenticare la sottoscrizione, oppure possono essere inviate anche per via telematica, allegando copia di un documento di identità del dichiarante.
QUANDO SI PUÒ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE - CASI GENERALI
Lo Sportello Servizi demografici NON ha una generale competenza autenticatoria, ma può autenticare solamente le sottoscrizioni apposte in calce a:
Istanze (cioè domande, richieste) e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (es. deleghe alla riscossione).
Istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (es. banche, assicurazioni).
Richieste rivolte ad uffici della Pubblica Amministrazione per le quali non sia possibile utilizzare i metodi di semplificazione amministrativa.
Proposte di referendum, iniziative di legge, candidature elettorali.
QUANDO NON SI PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
NON è possibile autenticare le sottoscrizioni apposte in calce a:
Dichiarazioni d'impegno e di volontà
Accettazioni o rinunce d'incarico
Procure (comunque siano denominati, sono atti con cui l'interessato conferisce ad altri soggetti il potere di agire in nome e per proprio conto)
Dichiarazioni future
Scritture private e meri rapporti tra privati
Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal codice civile
Fogli in bianco
In tali casi sarà necessario rivolgersi ad un notaio.
Si segnala inoltre che non si possono autenticare sottoscrizioni apposte in calce a documenti che non siano scritti in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 482/1999 la lingua Ufficiale della Repubblica è l'italiano, e pertanto, l'eventuale documento presentato in lingua straniera, dovrà essere fornito anche di idonea traduzione.
QUANDO SI PUÒ AUTENTICARE UNA SOTTOSCRIZIONE - CASI SPECIALI
Alcune norme speciali derogano i divieti sopra esposti, consentendo l'autenticazione della sottoscrizione del dichiarante da parte del dipendente incaricato dal sindaco in caso di:
Atti previsti dall'art. 14 della Legge 21.3.1990 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
Manifestazione del consenso scritto, da parte degli aspiranti all'adozione, all'incontro fra questi ed il minore da adottare (Art. 31 comma 3 lett. e) L. 4.5.1983 n. 184).
Sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità (Art. 39 D. Lgs. 28.7.1989 n. 271).
Firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l'elezione degli organi di ordini professionali (D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169).
Firme degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi (D.L. 4 luglio 2006, n. 223).
Quietanze liberatorie (D.L. 13 maggio 2011, n. 70, articolo 8 comma 7)