DAL SITO DI REGIONE LOMBARDIA
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
- Limitazioni agli spostamenti sul territorio
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Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione tranne che per comprovate ragioni di salute, lavoro o necessità. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.All’interno del proprio comune è consentito spostarsi tra le ore 5 e le ore 22.
In questa fascia oraria è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso Comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro).
Chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti può inoltre spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dai confini comunali, anche per le visite verso un’altra abitazione privata. Sono esclusi però gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Dalle ore 22 e fino alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È consentito il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (come indicato da specifica FAQ del Governo).
Per ulteriori dettagli segui gli aggiornamenti delle FAQ sul sito del Governo.
- Trasporto pubblico locale
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A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale.
Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.
È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche, o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie, sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
- Sospensione limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel euro 4
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Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020.
Le limitazioni sarebbero entrate in vigore da lunedì 11 gennaio, ma proprio per garantire la sicurezza negli spostamenti e evitare affollamento dei mezzi pubblici, l’ordinanza prevede la sospensione di tali limitazioni fino al perdurare della situazione emergenziale da COVID-19, per ora fino al 30 aprile prossimo, eventualmente prorogato da nuovi provvedimenti nazionali.
- Sperimentazione corse ferroviarie "Covid-tested"
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Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 9 aprile l’Ordinanza regionale n. 738 con la quale dare avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali ‘’Covid-Tested" sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo).
Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.
In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.
- Spostamenti dall’estero in Italia
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Il DPCM 2 marzo 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure.
Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.
Inoltre, come stabilito dall’Ordinanza del ministro della Salute del 30 marzo 2021, tutti coloro che hanno soggiornato o transitato in uno di tali Paesi nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia devono sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e ad un periodo di 5 giorni di quarantena, a prescindere dall’esito del tampone.
Per maggiori informazioni si raccomanda di visitare il sito Viaggiare Sicuri.
Allegato 20 al DPCM del 2 marzo 2021 - Spostamenti da e per l'estero
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
- Attività commerciali, negozi e servizi disponibili
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Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.
Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Tali attività si svolgono nel rispetto dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.
Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
- Bar, ristoranti, delivery e asporto
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L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codice ATECO 56.3) e fino alle ore 22.00 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
Per le attività di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte di pubblici esercizi consultare le FAQ
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Scuole secondarie di secondo grado
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A partire dal 12 aprile, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (scuole superiori) adottano forme flessibili nell'organizzare l'attività didattica, in modo che sia garantita l’attività in presenza ad almeno il 50% degli studenti (e non oltre il 75%) di tali istituzioni scolastiche.
La restante parte dell’attività è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- Nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado
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A partire da lunedì 12 aprile, anche le attività delle classi seconde e terze medie tornano a svolgersi in presenza.
Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie continuano a svolgersi in presenza come disposto dal DL n. 44 del 1° aprile.
È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- Università
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Le Università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento e in base all’andamento del quadro epidemiologico, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, tenendo conto delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria.
Le attività si svolgono nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19.
Alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) si applicano, per quanto compatibili, le stesse disposizioni introdotte per le università, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.
- Altre attività di Formazione
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Salvo quanto espressamente previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Tra i corsi consentiti in presenza, in base all’art. 25 comma 7 del DPCM 2 marzo 2021, rientrano i corsi di formazione individuali (tra cui corsi di lingue e corsi musicali) e quelli che necessitano di attività di laboratorio.
Per informazioni di dettaglio consultare la faq “Attività di formazione" (agg. 06/03/2021).
PROCEDURE PER IL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO
- Procedure per il consenso alla somministrazione del vaccino
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Il decreto-legge del 5 gennaio 2021 prevede, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.
ATTIVITÀ CULTURALI, EVENTI E TEMPO LIBERO
- Attività culturali
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Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento.
È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.
- Eventi
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Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
- Tempo libero
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Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all'aperto che al chiuso.
Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.
SPORT
- Attività ed eventi sportivi, attività motoria
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Sono consentiti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, organismi sportivi internazionali. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale sono consentiti a porte chiuse.
Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto anche di carattere amatoriale.
Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni ai circoli.
Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
È consentito lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per l’attività motoria, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Impianti sciistici
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Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, per permettere la preparazione necessaria a partecipare a competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni.
Gli impianti possono essere utilizzati anche per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. -
Per le domande più frequenti, consulta le FAQ pubblicate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
- Accesso ai luoghi di culto
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Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
- Mascherine
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Sull'intero territorio nazionale è obbligatorio avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli:
- nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione;
- in tutti i luoghi all'aperto.
Non è obbligatorio indossare la mascherina nei casi in cui sia costantemente garantita, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, una condizione di isolamento da altre persone non conviventi.Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con loro.
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono attività sportiva.
In presenza di persone non conviventi, è fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private.
- Distanziamento
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All’obbligo di indossare la mascherina si aggiungono le altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani.
È fortemente raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- Lavoro agile e misure anti-contagio
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Si raccomanda di svolgere le attività professionali anche attraverso modalità di lavoro agile, nei casi in cui tali attività possano essere eseguite al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Si raccomanda inoltre di assumere i protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
- Sintomi e autoisolamento
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Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.
Per approfondimenti su come gestire l’isolamento e la quarantena dei casi confermati di Covid-19, dei loro contatti stretti e sulle modalità per effettuare i test diagnostici, si consiglia di consultare questa pagina.
ALTRE ATTIVITÀ
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
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È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e di pesca
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Il 1° aprile il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 733 in merito ad attività agricole, di controllo faunistico e attività di caccia e pesca. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 733 entrano in vigore dal 2 aprile 2021 per i periodi in cui la Regione Lombardia è classificata in zona rossa oppure in zona arancione.
ATTIVITÀ AGRICOLEÈ consentita l’attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, purché:
- non siano adiacenti a prima o altra abitazione,
- siano adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale,
- il soggetto interessato attesti il possesso di tale superficie agricola produttiva e il rispetto dei precedenti requisiti attraverso una autodichiarazione, indicando il percorso più breve per raggiungere il sito.
CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E ATTIVITÀ DI CACCIAGli interventi di controllo della fauna selvatica devono svolgersi secondo le modalità elencate all’art.3 comma a) dell’Ordinanza n. 733.
L’attività venatoria di selezione e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali.
PESCAL’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione.
Invece, l’attività di pesca sportiva e dilettantistica:
- in zona arancio è consentita esclusivamente nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione, anche presso centri privati di pesca, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante;
- in zona rossa è consentita esclusivamente nel territorio del comune di residenza, domicilio o abitazione, in forma individuale e con obbligo di fare rientro presso la propria abitazione entro la giornata.
FAQ: DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI
- Attività di mensa aziendale e catering continuativo
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Ultimo aggiornamento della FAQ: 12/03/2021
Attività di servizio sostitutivo di mensa aziendale e catering continuativo su base contrattuale da parte dei pubblici esercizi nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Richiamata la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 del 6 marzo 2021 qui allegata, considerata la tipologia di attività svolta dai pubblici esercizi, ai fini di semplificare le procedure amministrative in capo alle imprese, stante la contingente situazione emergenziale, nonché di fornire un orientamento univoco a tutti i comuni della Lombardia in merito a quanto in oggetto, si comunica che l'esercizio dell'attività di mensa o di catering continuativo da parte dei pubblici esercizi già titolati allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolto, per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, a seguito solo di una preventiva comunicazione al Comune (pertanto senza presentazione di un’ulteriore SCIA), e senza necessità di integrazione dei codici ATECO.
Con separata comunicazione, tale indicazione è già stata fornita ai Comuni ed ai SUAP.
- Attività di formazione
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Ultimo aggiornamento della FAQ: 06/03/2021
Chiarimenti in merito ai corsi di formazione
Il DPCM 2 marzo 2021, in sostanziale continuità con i precedenti provvedimenti, stabilisce che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, prevedendo tuttavia che sono consentiti “la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.”
Fatto salvo quanto eventualmente previsto da provvedimenti più restrittivi che dovessero essere adottati per contrastare l’emergenza epidemiologica, a seguito dei pareri a suo tempo resi dalle Prefetture e della posizione unitaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome resa sul DPCM 3 novembre 2020, si ritiene che continuino ad essere consentite in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, le attività pratiche o laboratoriali, se previste, in tutti i percorsi di formazione regolamentata o abilitante, di formazione permanente o continua, che sono erogati da enti accreditati alla formazione o comunque finanziati da Regione Lombardia. Rispetto alla formazione in azienda, alla luce di quanto previsto dal DPCM e in assenza di altre norme, deve intendersi consentita esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa e nel rispetto delle norme e dei protocolli vigenti per l’utilizzo degli spazi di lavoro e la tutela dei lavoratori la cui responsabilità è in capo al datore di lavoro.
Si ritiene altresì che possano essere svolti in presenza tutti gli esami finali di corsi abilitanti e regolamentati che richiedono lo svolgimento di prove pratiche o laboratoriali; per le tipologie di corsi abilitanti individuate dal decreto n. 6283 del 27 maggio 2020 vanno invece organizzati esami online. I tirocini curricolari ed extracurricolari si ritengono ammissibili in presenza nei luoghi di lavoro nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per quanto riguarda i percorsi autofinanziati che fanno riferimento ai profili e alle competenze del QRSP, si ritiene siano consentiti gli esami in presenza solo se richiedono l’utilizzo di laboratori, dispositivi e strumentazioni, sempre nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Si ricorda che la parte teorica dei corsi di formazione per maggiorenni può svolgersi solo con modalità a distanza secondo le indicazioni contenute nei decreti n. 9462 del 3 agosto 2020 e n. 4160 del 3 aprile 2020. Si raccomanda, soprattutto durante l’emergenza Covid-19, di consultare gli avvisi di aggiornamento pubblicati in Cruscotto lavoro 2 e nel portale di Regione Lombardia.