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NUOVE NORME PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

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Tassonomia argomenti: 
Data Articolo: 
Martedì, 26 Febbraio, 2013 - 12:53
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A decorrere dal 15 settembre 2015 i contrassegni invalidi PRIVI DI FIRMA E FOTOGRAFIA dell’intestatario non saranno più validi e dovranno essere sostituiti con il Contrassegno Unificato Disabili europeo (CUDE).

PROCEDURA E MODULISTICA

 

NUOVO CONTRASSEGNO
Il Dpr 151/2012 ha modificato le caratteristiche e le modalità di rilascio del contrassegno di parcheggio per veicoli al servizio di disabili. Il Comune di Castelleone ha dato attuazione alla nuove procedura: dal giorno 27 febbraio 2013 verranno rilasciati solo contrassegni di nuova fattura (c.d. “europei”) di colore celeste, mentre i vecchi contrassegni (di colore arancione) avranno valore sino alla loro scadenza naturale o ad un’eventuale revoca espressa.

NUOVE PROCEDURE
Dal giorno 27 febbraio 2013 per ottenere i nuovo contrassegni sarà necessario seguire una nuova procedura che prevede la presentazione di apposito modulo (reperibile presso il Comando Polizia Locale di Via Garibaldi 2 o scaricabile dal sito www.comune.castelleone.cr.it) compilato dal richiedente ed integrato da documentazione ASL o INPS attestante la “capacita' di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” e da due fototessera del richiedente.
Sul retro del Contrassegno è prevista la firma del richiedente che quindi dovrà recarsi di persona presso il Comando di Polizia Locale o richiedere (in caso di impedimento grave) un passaggio della Polizia Locale presso l’abitazione.

CHI NE HA DIRITTO
Solo i residenti in Castelleone che abbiano “capacita' di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta” dimostrata da documentazione medica dell’ASL o dell’INPS. Nel dettaglio per richiedere il primo rilascio del contrassegno invalidi o nel caso in cui il vecchio contrassegno sia scaduto da più di novanta giorni si deve prima ottenere dal competente Ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza la certificazione medica attestante la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta o la cecità totale (allo scopo, può essere sufficiente presentare certificato di invalidità al 100% + accompagnamento, o dichiarazione di “non vedente”; in caso di invalidità 100% senza accompagnamento è necessario il certificato ASL attestante la ridotta deambulazione) Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno.

RINNOVO
Per il rinnovo di contrassegno di validità non inferiore a cinque anni occorre esibire il Certificato originale rilasciato dal Medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno. Per il rinnovo di contrassegno di durata inferiore ai cinque anni è necessario produrre nuova documentazione completa.

FONTI
art. 381 Regolamento di esecuzione del CdS, modificato dal D.P.R. 151/2012, e L. 131/2001.

 

 Modulo per la richiesta contrassegno disabili formato europeo 

 Estratto dell'articolo 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada

Informazioni Ultima modifica: 02/02/2021 - 11:26